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La varietà di prodotti alimentari che è possibile reperire in commercio è davvero enorme. Se lanciamo lo sguardo tra i coloratissimi scaffali del supermercato ci rendiamo conto che la scelta a volte può diventare complicata… Così eccoci propensi a comprare il prodotto “di marca” oppure quello che non conosciamo ma che possiamo acquistare ad un prezzo più basso o in “offerta”.
Ma sappiamo davvero cosa mettiamo di volta in volta nel carrello della spesa? E se quel prezzo o quell’immagine in etichetta ci avessero in realtà tratti in inganno? Spesso capita di trovare prodotti simili ma di marchi differenti: quale scegliere allora? La legge tutela il consumatore attraverso l’etichetta, dettando regole precise sia per quanto riguarda le informazioni che si danno al consumatore, sia per quel che concerne la confezione del prodotto. Vediamo di capirci qualcosa in più, imparando a guardare oltre il semplice “contenitore” che a volte può trarci solo in inganno: impariamo a leggere l’etichetta. In particolare l’art. 2 del DLgs n.181/03 indica quali sono le finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari: “ l’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne’ accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.
Le informazioni che obbligatoriamente devono comparire sull’etichetta sono:
- la denominazione di vendita, ovvero il prodotto dev’essere venduto col nome con cui è comunemente conosciuto e non con marchi di fabbrica o denominazioni di fantasia che possono trarre in inganno il consumatore;
- l’elenco degli ingredienti, indicati in ordine di peso decrescente;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno o con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro” seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura. (art. 8 e art. 9 del DLgs 181/03);
- la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato;
- una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto (per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche. La dicitura dev’essere ben visibile e preceduta dalla lettera L);
- le modalità di conservazione, se è necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l’uso, dove necessario Inoltre, sulle etichette sono riportati:
- i marchi: che servono a garantire l’origine e la qualità del prodotto, in qualche modo per la sua pubblicità;
- i simboli metrologici, tipo la “e”, di altezza minima 3 mm e forma prestabilita, che compare accanto all’indicazione della quantità. Questo simbolo può essere apposto quando il produttore ha ottemperato, nel confezionamento del prodotto, alle disposizioni legislative europee (quantità nominali costanti, conformità dell’imballaggio a tali quantità, misurazioni e controlli prescritti). I prodotti che presentano la lettera e sono considerati preimballaggi CEE e possono essere commercializzati in tutti i Paesi dell’ Unione;
- i simboli a carattere ambientale: sulle etichette e sugli imballaggi devono figurare ben visibili, l’invito a “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso” e altri simboli che ne facilitino la raccolta, il riutilizzo e informino i consumatori sulla loro destinazione finale. I contenitori dei liquidi sono contrassegnati da lettere che consentono di identificare il materiale utilizzato per la loro fabbricazione. Per es., CA = carta, AL = alluminio, PE = polietilene, PVC = polivinilcloruro, ACC = banda stagnata ecc. Il vetro fa eccezione perché facilmente riconoscibile;
- la certificazione del sistema di assicurazione qualità (se presente);
- il codice a barre, un metodo ideato da Stati Uniti e Canada, molto pratico perchè permette di automatizzare le operazioni di carico, scarico, vendita e inventario. Esso è costituito da circa trenta barre verticali di spessore e distanza diversi (che identificano il prodotto). Alla base delle barre ci sono dei numeri, anch’essi identificano il prodotto: le prime due cifre (flag), si riferiscono al Paese dove è stato registrato il prodotto. Per l’Italia il numero è 80, per la Francia 30, per la Germania 40, per Gran Bretagna e Irlanda 50, per la Svezia 73, per l’Olanda 87. Le successive 10 cifre si riferiscono al produttore e al prodotto, l’ultima cifra è il codice di controllo.
Per quanto riguarda le informazioni nutrizionali in etichetta, esse sono facoltative. Capita sempre più spesso però di leggere sulle etichette indicazioni relative alla salute tipo: contro il colesterolo, senza grassi, facilita la diuresi ecc. Per evitare che si diffondano messaggi pubblicitari fuorvianti per i consumatori, la legge prevede che se un’informazione nutrizionale figura nell’etichettatura (per es. se le diciture tipo light, senza calorie, senza zucchero, poco sodio, ecc), nella presentazione o nella pubblicità, ecc, le informazioni nutrizionali devono essere presenti obbligatoriamente.
Con il Regolamento CE 1924/2006 si è rafforzata la necessità di non indurre in errore il consumatore, attraverso informazioni legate alla salute. Sono stati stabiliti principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari. Ad esempio, l’indicazione della presenza o meno di una certa sostanza utile o meno alla salute potrà essere indicata solo se rientra in determinati parametri scientifici accettati. Comunque è sempre più frequente vedere le informazioni nutrizionali in etichetta: da un lato sicuramente è positivo, ma il tutto dev’essere supportato sempre da una corretta informazione in materia.
Dott.ssa Maria Esaminato |